La pubblicazione (effettuata sulla base delle finalità e con le modalità previste dalla legge n. 2/2009) è resa per facilitare le comunicazioni inerenti l'attività professionale.
Il Garante della Privacy, con circolare del giugno 2002, ha infatti ribadito che la “pubblicità” degli indirizzi resi riconoscibili attraverso Internet va sempre collegata agli scopi per i quali questi indirizzi vengono resi noti.
I dati posti a disposizione del pubblico per circoscritte finalità non sono infatti liberamente utilizzabili per un invio generalizzato (vedasi comunicazioni di tipo commerciale o pubblicitario).
Questo principio vale anche per tutte quelle comunicazioni che non hanno un contenuto prettamente commerciale o pubblicitario, e per tutte è necessario ottenere preventivamente il consenso dell'interessato.