Formazione professionale

Aggiornamento Professionale Continuo

Normativa, modulistica e comunicazioni relative all’APC per gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio.

Riferimenti principali

I documenti e le risorse istituzionali di riferimento per l’aggiornamento professionale.

Codice deontologico

Codice di autodisciplina e di etica professionale dei geologi.

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Commissione APC nazionale

Pagina della Commissione APC del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Visita il sito CNG

Regolamento APC

Regolamento per l’aggiornamento professionale continuo in vigore dal 2018.

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Modulistica — triennio 2023–2025

Modelli relativi al triennio formativo concluso il 31 dicembre 2025.

Normativa e circolari

Regolamento APC 2018 e documenti applicativi pubblicati nella pagina originaria.

Comunicazioni sul triennio 2023–2025

Le comunicazioni precedentemente pubblicate sono raccolte qui come archivio consultabile.

Adempimenti, esoneri e crediti deontologici

Il triennio 2023–2025 è scaduto il 31 dicembre 2025.

Gli iscritti che intendono derogare agli obblighi dell’Aggiornamento Professionale Continuo per le motivazioni previste dal Regolamento APC e dalla relativa Circolare devono compilare in ogni sua parte l’apposita modulistica e inviarla all’indirizzo apc@geologilazio.it, unitamente a un documento d’identità valido.

La Circolare n. 513 annulla e sostituisce la Circolare n. 472 del 18 luglio 2021.

Per i neoiscritti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, è obbligatorio conseguire almeno 8 crediti in materie deontologiche nel primo triennio formativo. In caso di iscrizione nell’ultimo anno del triennio, ossia nel 2025, i CFP possono essere conseguiti nel triennio successivo.

Coordinatore Commissione Aggiornamento Professionale Continuo: Lucrezia Lorenzetti.

Obbligo dei 50 CFP e riduzione per anzianità

Per il triennio 2023–2025 l’iscritto doveva conseguire 50 crediti tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025, secondo l’art. 6, comma 2, del Regolamento APC e la Circolare CNG n. 421.

L’iscritto con anzianità superiore a 30 anni può usufruire di una riduzione dei crediti, su domanda, nei termini previsti dall’art. 2, comma 2. La riduzione massima è di 40 CFP per triennio.

Gli esempi pubblicati per il triennio erano: 30 anni di iscrizione, 20 CFP da assolvere; 35 anni, 15 CFP; 40 anni o oltre, 10 CFP.