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Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012: chiarimenti su progettazione

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 la Circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture che fornisce i chiarimenti su: progettazione (niente gare fino a 40 mila euro e massimo ribasso fino a 100 mila euro), avvalimento, Durc, Soa e costi della sicurezza. I chiarimenti si sono resi necessari a causa del mancato coordinamento tra Codice e Regolamento, dopo le correzioni apportate dal Governo alla disciplina sui Lavori Pubblici.

Vi invitiamo a leggere tutti i passaggi di seguito riportati, al fine di essere sempre aggiornati su argomenti così vicini e che ci toccano quotidianamente.

Incarichi di progettazione

La Circolare affronta il tema dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sotto i 20 mila euro. Il D.L. n. 70/2011 ha innalzato la soglia per gli incarichi fiduciari di progettazione a 40 mila euro, «dimenticandosi» di apportare la stessa modifica nelle norme di attuazione contenute nel Regolamento.

La Circolare in questione ricorda che «le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario (siano esse anteriori o successive salva, in quest'ultimo caso, l'ipotesi di
cc.dd. regolamenti di delegificazione, fattispecie nella quale non è sussumibile il D.P.R. n. 207/2010)».

Per questo motivo viene chiarito che "l'importo massimo consentito per 
l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia è da intendersi pari a 40.000 euro".

Nel caso specifico dei servizi di progettazione si applica integralmente quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del Codice. Dunque: cottimo fiduciario tra 40 mila e 100 mila euro (affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici) e incarico diretto del RUP sotto i 40mila euro.

Sempre in tema di servizi di progettazione la Circolare chiarisce anche in quali casi è da considerare vincolante il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per affidare gli incarichi.

Secondo il Ministero l'obbligo di includere parametri aggiuntivi rispetto al prezzo "vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso".

Avvalimento

Il testo chiarisce che, nonostante le lacune di coordinamento tra Codice e Regolamento, l'istituto dell'avvalimento è applicabile anche ai servizi e alle forniture.

Questo comporta che, come accade nelle gare di lavori, la mancata presentazione del contratto di avvalimento in gara comporta l'esclusione dalla procedura. Si tratta di una causa di esclusione «tassativa» che vale sia «nell'ipotesi di "mancanza materiale" del contratto, che in presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso (contratto nullo, sottoposto a condizione meramente potestativa ovvero altre ipotesi di nullità del contratto)».


Altri chiarimenti riguardano il rapporto tra avvalimento e subappalto. Viene ribadita la possibilità prevista dall'art. 49, comma 10 del Codice, di mutare l'avvallimento in subappalto. A condizione, però, di rispettare i limiti imposti dall'art. 11 del Codice per cui "a titolo esemplificativo, nel caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non potrà
 divenire subappalto del 50% (e quindi oltre il limite del 30%), ma potrà mutare in subappalto per il 30% massimo, utilizzando l'istituto dell'avvalimento per il restante 20%". La facoltà di trasformazione dell'avvalimento in subappalto non può però «essere esercitata in modo automatico», "dovendo, di converso, l'appaltatore, necessariamente proporre l'istanza all'uopo prescritta e rispettare le disposizioni di cui all'articolo 118 del codice", tra cui "conferire un prezzo al subappaltatore con un ribasso non superiore al 20% dei valori di offerta - a nulla valendo l'eventuale prezzo concordato per l'avvalimento - e trasferendo al subappaltatore i costi della sicurezza per le attività realizzate, anche se questi non erano dovuti in costanza di mero avvalimento".

DURC

Con la Circolare arriva un importante chiarimento sull'autocertificazione del documento di regolarità contributiva DURC negli appalti di servizi e forniture inferiori a 20 mila euro.

Il D.L. n. 70/2011 ha infatti previsto che in questo casi il concorrente può produrre una dichiarazione sostitutiva e che le amministrazioni, invece di acquisire il documento d'ufficio, "sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive".

Al riguardo, la Circolare chiarisce che oltre che per l'aggiudicazione, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e per il collaudo, la dichiarazione sostitutiva relativa al DURC «è ammissibile» anche per la stipula del contratto.


SOA, verifiche triennali

La necessità di un chiarimento in questo caso nasce dalla mancata previsione di un termine finale per la richiesta di verifica triennale del certificato SOA da parte delle imprese.

Per fugare i dubbi il Ministero precisa che l'impresa "in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa 
abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio".


Costi della sicurezza

L'ultimo capitolo riguarda i costi della sicurezza.

Sul punto il Ministero ribadisce che si tratta di costi "privi della quota di utile di impresa" perché non soggetti a ribasso d'asta, in quanto spese sottratte "alla logica concorrenziale di mercato".