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Consigli di disciplina territoriali

Si porta a conoscenza degli iscritti che l'art. 8 del DPR 137/12 ha introdotto l'istituto del "Consigli di Disciplina" demandando loro, in prima istanza, le attribuzioni in materia di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. Restano esclusi i ricorsi in materia elettorale e di iscrizione, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni che permangono pertanto in capo al Consiglio Regionale dell'Ordine.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 137/12, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha approvato con propria Delibera del 23 novembre 2012 il "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionale dell'Ordine dei Geologi", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012.

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Lazio, con propria Delibera 201/2013 del 30 settembre 2013, ha stabilito in 3 il numero dei componenti il Consiglio di Disciplina.

Richiamando l'attenzione sull'importanza dell'organismo istituito dalla nuova disciplina professionale e sulla delicatezza, anche emotiva, nel trattare questioni disciplinari, si sottolinea che il Consiglio di Disciplina verrà formato, scegliendo tra i candidati che abbiano nell'equilibrio del giudizio il tratto distintivo del proprio operare.

Gli iscritti, con un'anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 5 anni, che intendano proporre la propria candidatura, potranno farlo entro e non oltre il 25 ottobre p.v., facendo pervenire, esclusivamente via PEC, la domanda in carta libera, contenente oltre che i dati anagrafici e fiscali del richiedente anche tutte le dichiarazioni di cui all'art. 5 - comma 3 - del suddetto Regolamento CNG.

Alla domanda così formulata dovrà essere allegato un proprio curriculum vitae et studiorum, contenente l'elenco dei titoli di studio conseguiti, la descrizione delle attività professionali ed extraprofessionali, ivi compresa l'appartenenza ad associazioni, organismi di volontariato e quanto altro sia ritenuto utile dal soggetto per la conseguente valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine e del Presidente del Tribunale.

Qualora non pervengano candidature in numero sufficiente, il Consiglio dovrà procedere autonomamente alla individuazione dei possibili candidati.

Il Consiglio dell'Ordine entro il 25 novembre, mediante propria Delibera, predisporrà l'elenco dei candidati prescelti, composto da un numero doppio (una terna effettiva ed una terna supplente) rispetto a quello che il Presidente del Tribunale sarà chiamato a designare.

Circolare CNG 359

Circolare CNG 361

Regolamento