Home»Ordine»Codice Dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Comunicato agli iscritti

Codice Dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Comunicato agli iscritti

11
Condivisioni
Pinterest WhatsApp

A tutti gli iscritti

Il Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2023 ha emanato il Decreto Legislativo n. 36 a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2023 e su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e di concerto con altri Ministri competenti per materia.

Il Codice dei contratti pubblici 2023 è entrato in vigore il 1 aprile 2023, ma le norme avranno efficacia a partire dal 1 luglio 2023 (art. 229 del Codice) con conseguente abrogazione del D.Lgs. 50/2016.

In modo schematico il Codice è strutturato in V Libri suddivisi in Titoli, Parti, Titoli e articoli per un totale di 229 Articoli. Il Codice si completa con una serie di Allegati relativi ai singoli Libri.

In particolare i Libri sono:

LIBRO I: DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA

PROGETTAZIONE. La Progettazione ricade nella Parte IV del Libro I.

LIBRO II: DELL’APPALTO

LIBRO III: DELL’APPALTO NEI SETTORI PRINCIPALI

LIBRO IV: DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

LIBRO V: DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI

FINALI E TRANSITORIE

Per la nostra professione in particolare risulta fondamentale l’Allegato 1.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”.

Durante le fasi interlocutorie per la correzione del testo del D.Lgs. nei mesi scorsi, il CNG ha comunicato agli Ordini Regionali e la stessa CdP (Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali) di aver in corso numerosi confronti con le Commissioni e con lo stesso Ministero per introdurre nel testo delle migliorie per quanto riguarda il ruolo della geologia nella progettazione.

In breve, i temi trattati, tra gli altri, erano la conferma della compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica nel PFTE, l’importanza della relazione geologica in fase di progettazione e la necessità di ribadire l’assoluta bontà nel confermare il divieto di sub-appalto della relazione geologica.

Gli OO.RR. (Ordini Regionali), così come il CNG, hanno rilevato di estrema importanza la correzione del testo che girava nelle stanze della politica. Gli OO.RR. si sono resi altresì disponibili ad un’azione congiunta con il CNG, a carattere mediatico, con la finalità di una visione comune di tutta la categoria, a livello nazionale, ma il CNG ha preferito agire autonomamente.

Inoltre, questa norma ha, purtroppo avuto, come documento fondante, le linee guida per la redazione del PFTE, progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamentodi contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, prodotte dal Consiglio Superiore di Lavori Pubblici nel luglio del 2021, Linee Guida che gli scriventi Ordini hanno all’epoca fortemente contestato perché contenenti molte delle criticità poi ripropostenel Codice appena pubblicato.

Oggi, alla luce del testo pubblicato del nuovo Codice dei contratti, non possiamo restare in silenzio e dobbiamo ancora una volta ribadire come la Geologia nel nostro Paese deve essere un aspetto fondamentale e basilare per i progetti di interesse pubblico, le costruzioni che interagiscono con le pericolosità idrogeologiche e con il terreno, sia esso suolo o terreno sciolto oppure roccia e dobbiamo ricordare che la professione del geologo è di preminente interesse pubblico e generale, nell’interesse di tutti, considerando che siamo un Paese ad alto rischio idrogeologico e sismico come gli eventi degli ultimi anni hanno evidenziato.

Tornando al testo del Codice dei contratti pubblici 2023, la modifica più sostanziale, in termini di progettazione, è l’eliminazione del progetto definitivo, configurando quindi, in modo sintetico, un nuovo schema:

  1. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (le cui peculiarità sono descritte nella parte IV del Decreto e nell’allegato 1.7)
  2. PROGETTO ESECUTIVO (le cui peculiarità sono descritte nella parte IV del Decreto e nell’allegato 1.7)

Èquindi eliminato il Progetto Definitivo. In sostanza quindi il PFTE dovrà essere il livello di progettazione che dovrà raccogliere tutti i pareri e le conformità necessarie.

Allo stesso tempo il progetto esecutivo potrà essere assegnato con appalto integrato, ovvero affidato all’Impresa che avrà avuto l’incarico (cadono in sostanza le gare per l’assegnazione dei lavori, altra importante novità) per l’esecuzione del lavoro.

Il quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici 2023 è inoltre caratterizzato dalla libertà del subappalto a cascata.

PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE

L’art. 41 chiarisce che il progetto deve assicurare (tra l’altro):

b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni

d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;

f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;

i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.

2. L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre

Ma al comma 6 dello stesso articolo, si chiarisce come il progetto di fattibilità tecnico economica:

a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per lacollettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;

b) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;

c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;

d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;

e) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;

f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;

g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Pertanto l’art. 41 al comma 6 non entra nel dettaglio dei contenuti, e non cita alcun riferimento alla compatibilità geologica (nel senso più ampio del termine), ma lo inserisce solo come finalità della progettazione nel suo complesso.

Occorre quindi fare riferimento all’Allegato 1.7.

L’art. 6 appare molto vago per quanto riguarda la necessità della compatibilità geologica (sempre intesa nel senso ampio del termine) citandola esplicitamente nel comma 3 come “adeguate indagini e studi conoscitivi”; poi la cita al comma 5 invitando a “tener conto [..] dell’idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica”.

Al comma 7 infine si chiarisce come il PFTE sia composto da una relazione generale da una relazione tecnica (contenenti studi specialistici), senza citare, anche in questo caso, la geologia e in particolare menzionare direttamente la “Relazione Geologica”. Che ricordiamo è (ad oggi) competenza esclusiva del geologo.

L’art. 7 (Sezione II) dell’Allegato descrive i contenuti della relazione generale del PFTE. Qui si rimarca come il PFTE può presentare diverse soluzioni progettuali e al comma 2 si specifica come la descrizione della soluzione dovrà prevedere gli “esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate”. Ancora una volta un generico “studi”.

Si passa quindi al successivo art. 8 dedicato alla relazione tecnica del PFTE. Al comma 2, che prevede i documenti contenuti, la geologia è inspiegabilmente non riportata.

Essa compare (con la dicitura “aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici etc.) nel successivo comma 3 che cita. “Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell’ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione”.

Pertanto la Relazione Geologica rischia di assumere un ruolo marginale, incredibilmente dopo altri 7 anni (dopo il D.Lgs. 50/2016) il ruolo della geologia rimane come opzionale e generico, al pari di un inquadramento geografico. Questo nonostante le periodiche criticità geologiche, geomorfologiche ed idrauliche che il nostro Paese deve affrontare ogni anno.

La componente geologica ritorna all’art. 12 “Elaborati Grafici” al comma 3 lettera c numero 3 con sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche.

In tutte le restanti pagine del Codice dei contratti pubblici la geologia non viene più citata.

Anche il divieto di subappalto della relazione geologica non è contemplato dal nuovo Codice. Anzi, la novità del 2023 prevede la liberalizzazione dei subappalti senza limiti. In questo caso, seppur il Codice inserisca dei correttivi tentando di salvaguardare la figura del progettista in sede di appalto integrato (ad esempio l’impresa in sede di offerta dovrà chiaramente esplicitare i costi per i lavori ed i costi per la progettazione), il geologo rischia di rivedere incarichi in un subappalto a cascata in cui la nostra figura potrebbe ricadere tra le ultime consulenze specialistiche.

In sintesi, riteniamo che con il Codice dei contratti pubblici 2023 la geologia rischi di rimaneredrammaticamenteaccantonata, non ricevendo l’attenzione e l’importanza dovuta in un Paese in cui l’assetto geologico, sismico ed idraulico è delicato e particolarmente sensibile all’evoluzione geomorfologica.

Ribadiamo come la Relazione Geologica debba essere un tassello fondamentale ed imprescindibile nell’iter progettuale al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture e strutture progettate; pertanto la Relazione Geologica non può essere a discrezionalità, seppur motivata, della stazione appaltante e non può essere subappaltata.

Ribadiamo come il geologo non possa essere una figura tecnica specialistica secondaria, richiamando l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per “garantire l’indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista” (Linea Guida Anac n. 1, delibera 138/2018).

Riteniamo sia necessario procedereallastesura di indicazioni che possano definirenel miglior modopossibile il significato di “compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera”, anche nell’ottica di fornire supporto ai RUP e alle stazioni appaltati nella scelta corretta di progettare con qualità e sicurezza.

La compatibilità geologica e geomorfologica infatti non riguarda solo le pericolosità geologiche o idrogeologiche, ma è intesa anche come la compatibilità dell’opera rispetto al modello geologico e geomorfologico del sito che deve essere valutata, con competenze e indagini specialistiche, a priori dalla valutazione della stazione appaltante.

Sappiamo tutti molto bene quanto viene fatto ogni anno dallo Stato italiano, dalle Amministrazioni Locali in collaborazione con i presidi (ad esempio il servizio tecnico e di emergenza dei VVF e della Protezione Civile) ed i professionisti del territorio per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e del nostro territorio. Impegno che prevede non solo la messa a disposizione di risorse umane, tecniche, economiche, ma pianificare anche una importante e continua prevenzione dei fenomeni di dissesto legati alla conformazione geologica, morfologica e idrogeologica del nostro Paese.

Il nostro territorio vive una evoluzione geologica e morfologica dinamica e rapida ed è quindi importante che le valutazioni geologiche in generale avrebbero dovuto essere previste, nel Codice Appalti, anche senza che fosse necessaria alcuna interlocuzione esterna.

Gli OO.RR. (in ordine alfabetico)

Ordine dei Geologi dell’Abruzzo

Il Presidente

Dr. Geol. Nicola Labbrozzi

Ordine dei Geologi della Basilicata

Il Presidente

Dr. Geol. Leonardo Disummo

Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna

Il Presidente

Dr. Geol. Paride Antolini

Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia

Il Presidente

Dr. Geol. Francesco Treu

Ordine dei Geologi del Lazio

Il Presidente

Dr. Geol. Simonetta Ceraudo

Ordine dei Geologi della Lombardia

Il Presidente

Dr. Geol. Roberto Perotti

Ordine dei Geologi della Puglia

Il Presidente

Dr. Geol. Giovanna Amedei

Ordine dei Geologi dell’Umbria

Il Presidente

Dr. Geol. Giuseppe Pannone

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Il Presidente

Dr. Geol. Mirko Demozzi

Ordine dei Geologi del Veneto

Il Presidente

Dr. Geol. Giorgio Giacchetti

Articolo precedente

Ciclo di seminari – la geologia nel mondo del lavoro: seminari di orientamento – “a Pierluigi Friello: un professionista geologo, un amico”. Corsi validi per la preparazione agli "Esami di Stato"

Articolo successivo

Corso in presenza: “Difendere gli edifici del Lazio dal pericolo del gas radon: salute, cam, PNRR” - 30/05/2023, Nuova Fiera di Roma