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Il TAR accoglie il ricorso dei Geologi contro le circolari ministeriali

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso avverso le circolari ministeriali n.7618 e n.7619 del 2010 per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche e prove in sito, che era partito da un’iniziativa di quest’Ordine, successivamente sposata dalla maggioranza degli Ordini regionali e dal CNG.

Sono state pubblicate due sentenze, la prima delle quali dichiara illegittima l’equiparazione degli architetti e degli ingegneri ai geologi, come soggetti abilitati ad assumere la carica di direttore di laboratorio: “appare quindi, del tutto irragionevole che la circolare abbia totalmente equiparato i differenti percorsi professionali, anche considerando che il direttore tecnico del laboratorio non ha solo compiti gestionali, ma specifiche funzioni di certificazione delle prove effettuate e non sono previsti ulteriori requisiti per gli altri soggetti operanti nel laboratorio”. Di conseguenza, il TAR Lazio ha annullato la circolare nella parte in cui prevede, per il direttore del laboratorio, indifferentemente il possesso della laurea in Geologia, Ingegneria o Architettura.

Le contestazioni mosse all’altra circolare, invece, riguardavano principalmente l’indebita estensione del regime autorizzatorio di cui al DPR 380/2011 art.59, a tutte le indagini geognostiche. Il TAR ha osservato che l’art. 59 “attribuisce ampia discrezionalità all’Amministrazione, ma l’ambito nel quale deve esercitarsi tale discrezionalità è quello delle prove geotecniche”. Con particolare riferimento all’art. 1 della circolare, il Tar ha dichiarato che: “Il potere normativo secondario attribuito  all’amministrazione, dall’art 59 appare, già dalle premesse della circolare, esercitato al di fuori di quanto previsto dalla disciplina legislativa…La estensione, quindi, anche alle indagini geognostiche, dei prelievi di campioni e di prove in situ della necessità che siano effettuate da laboratori autorizzati è al di fuori della previsione dell’art 59 del DPR del 2001, dell’art 8 comma 6 del DPR 246 del 1993 e in contrasto con la disciplina delle norme tecniche sulle costruzioni, che limitano il prelievo di campioni e le prove in situ a specifiche analisi. Infatti, nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono stati affiancati, gli esami in sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicate… È assolutamente irragionevole, quindi, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici”. Facendo salvo quanto previsto dalla normativa vigente (DPR 207/10) il giudice ha concluso affermando che: “È evidente, dunque, che non qualsiasi attività di studio del terreno e roccia da parte del geologo può richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato”, annullando quindi la circolare n.7619 “nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito”.

Non sarà più necessario, pertanto, far eseguire le prove in sito da ditte autorizzate.

Sentenza 3757/2012

Sentenza 3761/2012