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Ricorsi al TAR Lazio avverso le due circolari ministeriali n. 7618 e n. 7619

Il 15 febbraio si è tenuta l’udienza di merito relativa ai ricorsi RGN 788/11 e 787/11. Si tratta delle controversie che vedono tutti gli Ordini regionali, unitamente al Consiglio Nazionale, opposti ad ANISIG, ALIG, ecc., nell’impugnazione della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell’8 settembre 2010 recante “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell’8 settembre 2010 recante “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”.

Riportiamo, in estrema sintesi, il contenuto della discussione.

La questione principale ha riguardato il rapporto tra la circolare e l’allegato 2 del D.P.R. 207/10, laddove inserisce nella categoria OS 20 B le indagini geognostiche: le controparti hanno sostenuto l’identità di estensione delle attività regolate dall’una e dall’altra norma, ritenendo che le imprese qualificate SOA debbano richiedere ed ottenere anche l’autorizzazione ministeriale per poter operare. La ricostruzione appare contestabile in quanto, in realtà, la circolare ha una portata ben più ampia e gravemente lesiva delle attribuzioni dei geologi. Oltretutto, e con particolare riferimento alla circolare n.7619, le previsioni in essa contenute hanno carattere regolamentare, ed estendono la portata applicativa della circolare ben oltre il disposto del D.P.R. 380/01, effetto non consentito ad una circolare, introducendo disposizioni valide erga omnes che la circolare non è abilitata ad introdurre nell’ordinamento.

 

La sentenza del Tar è attesa nei prossimi giorni.