Comunicazioni

Aggiornamento Professionale Continuo (APC)

Ricordiamo che il triennio 2020-2022 scade il 31 dicembre 2022.

Gli iscritti che intendono derogare agli obblighi dell’Aggiornamento Professionale Continuo per le motivazioni previste dal Regolamento APC e relativa Circolare dovranno compilare in ogni sua parte l’apposita modulistica ed inviarla all’indirizzo e-mail apc@geologilazio.it , unitamente ad un documento d’identità valido.

Con la circolare 472 del CNG del 21 marzo 2021 gli Ordini Regionali riconoscono, in via autonoma e diretta, al singolo iscritto interessato CFP determinati nel rispetto dello stesso Regolamento APC per singoli eventi FAD organizzati e/o validati da altri Ordini professionali.

Inoltre ricordiamo ai neoiscritti, che in virtù dell’art.6 comma 4, è obbligatorio conseguire almeno 8 crediti in materie deontologiche, nel primo triennio formativo. Nel caso di iscrizione nell’ultimo anno del triennio, cioè iscrizione all’Albo Professionale nel 2022, i CFP potranno essere conseguiti nel triennio successivo.

Coordinatore Commissione Aggiornamento Professionale Continuo

Giuseppina Bianchini

Aggiornamento Professionale Continuo (APC)

Ricordiamo che il triennio 2020-2022 scade il 31 dicembre 2022.

In riferimento all’Art. 6 comma 2 del Regolamento APC vigente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 15/01/2018 (e nella Circolare CNG n. 421, attuativa del suddetto Regolamento) “…Ciascun periodo di APC ha durata triennale e ogni iscritto all’Albo Unico Nazionale deve conseguire 50 crediti tra il 1° gen­naio del primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno…”

In virtù di detta normativa si sottolinea che l’iscritto dovrà adempiere all’Aggiornamento Professionale Continuo conseguendo 50 crediti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022.

L’iscritto che ha conseguito un’anzianità di iscrizione superiore a 30 anni, può usufruire di una riduzione dei crediti

art. 2 comma 2 “… l’esonero dall’APC è concesso dal Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza su domanda presentata dall’interessato nell’ipotesi che abbia conseguito un’anzianità di iscrizione superiore a 30 anni. In tale caso di esonero il numero di crediti formativi professionale (“CFP”) da maturare nel triennio formativo è ridotto nella misura massima di 40 crediti per ogni triennio formativo: in via automatica, di 30 crediti in considerazione dell’esperienza trentennale maturata dall’iscritto nell’esercizio della professione; ed in maniera proporzionale, di 1 credito per ogni anno di iscrizione dello stesso interessato all’Albo Unico Nazionale successivo al trentennio …”

Per il triennio 2020 -2022 il professionista che ha maturato a fine triennio un’anzianità di iscrizione compresa tra i 30 e i 40 anni potrà derogare tanti CFP quanti sono gli anni di iscrizione:

Esempio 30 anni iscrizione = 30 CFP derogati, (50-20) restano 20 CFP da assolvere;

Esempio 35 anni iscrizione = 35 CFP derogati, (50-35) restano 15 CFP da assolvere;

Esempio 40 anni iscrizione (o oltre) = 40 CFP derogati (massimo consentito),  (50-40)  restano 10 CFP da assolvere.