Emergenza Covid-19: comunicazione del Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Cara/o iscritta/o,
il DPCM 22 Marzo 2020 ha statuito, con l’art. 1, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, dal 23 marzo e fino al 3 aprile, ad esclusione di quelle individuate all’Allegato 1, in calce alla presente comunicazione, dando tempo fino a mercoledì 25 marzo per l’espletamento delle attività operative, necessarie e preventive alla loro sospensione.
Lo stesso art. 1 precisa che le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020.
È fatto inoltre divieto, a tutte le persone fisiche, di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
In ordine alle attività produttive e professionali si raccomanda che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
In allegato 1 al DPCM, così come modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che, tuttavia, non ha inciso sulle attività di competenza della categoria, è riportato l’elenco delle attività consentite, riferite al rispettivo codice ATtività ECOnomica, come da versione 2007, emanata dall’Agenzia delle Entrate ed in vigore dal 1° gennaio 2008.
Per le attività di competenza del geologo, libero professionista e/o imprenditore (titolare di servizi imprenditoriali e professionali per la geologia), è necessario accertarsi che il codice ATECO associato alla propria partita IVA, come da Certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, sia tra quelli per i quali l’attività sia consentita. A titolo indicativo, si segnala che quasi tutte le attività di competenza del geologo dovrebbero ricadere nelle macrocategorie 71 e 74.
Tutto quanto sopra premesso, una volta accertato di appartenere ad una delle suddette categorie ATECO, alla luce di quanto previsto dal DPCM, ritengo che, per quanto riguarda gli iscritti non obbligati alla quarantena e/o all’isolamento fiduciario, sia loro consentito recarsi per “comprovate esigenze lavorative” presso il proprio luogo di lavoro (studio professionale e/o cantiere) nel comune di residenza e, solo per assoluta urgenza, al di fuori di esso.
Sarà certamente necessario, per spostarsi, essere muniti del nuovo modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto, allegato alla presente, in cui dovranno essere riportate le “comprovate esigenze lavorative” e/o urgenze.
Consiglio di portare con sé la lettera di incarico da parte del committente pubblico/privato, in cui siano argomentati i motivi che giustifichino l’urgenza della prestazione richiesta.
Di seguito si acclude l’Allegato 1 al DPCM 22 Marzo 2020, in cui sono indicati i codici ATECO 2007 delle attività consentite ed il nuovo modulo di autocertificazione.
Segnalo, comunque, che la ratio della norma è quella di impedire la diffusione dell’agente virale, attraverso la massima limitazione possibile delle forme di contagio.
Pertanto, pur nel rispetto delle previsioni ed interpretazioni normative, nonché sulla scorta del parere reso dall’Avv. Veronica Navarra, allegato alla presente, reputo che debba prevalere il senso civico e di responsabilità da parte di tutti noi; raccomando pertanto agli iscritti di “sfruttare” gli spazi concessi dalla norma, solo in chiare e realmente comprovate necessità ed urgenze professionali, ricordando che tale nota riveste solo carattere di indicazione comportamentale di massima e che, comunque, la valutazione finale della documentazione comprovante le motivazioni addotte per giustificare gli spostamenti, e la conseguente accettabilità, sarà di sola ed esclusiva spettanza e competenza delle forze dell’Ordine preposte ai controlli.
Un caro saluto
Roberto Troncarelli
Allegati:
D.M. Sviluppo Economico 25 marzo 2020
Proposta RPT emendamenti DL “Cura Italia”
Nuova autocertificazione 26 Marzo 2020