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E’ legge il nuovo regolamento per la determinazione dei compensi in caso di contenzioso

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 (Serie Generale) è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 23 agosto 2012 e sarà applicabile solo per la determinazione dei compensi nei casi di contenzioso tra il professionista e il cliente.

Lo stesso non è utilizzabile da parte delle stazioni appaltanti per la determinazione degli importi da porre a base d’asta nei servizi di progettazione e per gli stessi, finché non sarà emanato il decreto previsto all’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, saranno utilizzabili le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012.

Tra le novità si segnala il recepimento di alcune osservazioni del Consiglio di Stato espresse con parere n. 3126 del 5 luglio 2012; tra queste l’osservazione relativa al preventivo di massima: nel comma 6 dell’articolo 1 viene infatti precisato che l’assenza del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Inoltre, per quanto concerne le spese, non c’è stato l’inserimento delle stesse all’interno del compenso unitario ed onnicomprensivo, né vi sono inserite le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario e neanche oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, mentre i costi dei collaboratori incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

D.M. n. 140 del 20 luglio 2012