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Nuovo regolamento su terre e rocce da scavo

Uno degli ultimi atti firmati dal Ministro dell’Ambiente Prestigiacomo è stato, sotto forma di Regolamento, un Decreto Ministeriale sulle terre e rocce da scavo, in attuazione all’art. 186 del Codice Ambiente (D. Lgs. 152/06), ovvero il dispositivo normativo che aveva classificato le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, consentendo pertanto di escluderli dalla categoria dei rifiuti, con le pesanti ricadute gestionali che ciò avrebbe comportato.

In sintesi il Regolamento prevede i seguenti punti principali:

Chiarisce una volta per tutte che le terre e rocce da scavo sono sottoprodotti quando rispettano certi requisiti ed individua i requisiti stessi (art. 3 del Regolamento). Questi ultimi sono rappresentati essenzialmente dall’ambito di applicazione, costituito dai soli materiali da scavo (sbancamenti, perforazioni, gallerie, strade, opere in terra, residui di lavorazioni da cava e miniera tipo marmi, graniti e pietre); una novità importante, rispetto allo stato normativo attuale, è che i materiali da scavo potranno contenere anche calcestruzzo, miscele cementizie, bentonite, vetroresina, PVC, purchè le concentrazioni complessive di inquinanti della massa non siano superori a quelle introdotte dal regolamento stesso, ovvero le colonne A e B della Tabella 1, allegato 5 al Titolo V° della parte IV^ del D. Lgs. 152/06.

Affinché il materiale da scavo sia considerato un sottoprodotto occorre che sia generato da un‘opera il cui scopo non sia produrre il materiale stesso o che sia utilizzato secondo il “piano di utilizzo” che prevede appunto il riutilizzo per eseguire rinterri, riempimenti, rimodellazioni morfologiche, riprofilature del piano campagna, ecc

La gestione potrà avvenire secondo tre modalità: standard, semplificata e in caso di emergenza.

La procedura standard prevede la presentazione di un “piano di utilizzo” (novità introdotta dal Regolamento;) all’autorità competente (sempre il Comune tranne casi particolari) 90 giorni prima della realizzazione dell’opera; il Comune potrà anche servirsi dell’Arpa per verificare la esistenza dei requisiti in precedenza citati, per la gestione del materiale come sottoprodotto (quindi come un “non rifiuto”); in assenza di riscontro vige il silenzio-assenso. L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo; quest’ultimo stabilisce i tempi per concludere l’opera, scaduti i quali il materiale cessa di essere classificato (e quindi trattato) come sottoprodotto e rientra tra i “rifiuti”.

La procedura semplificata (art. 6 del Regolamento) è applicabile solo se la produzione del “materiale da scavo” abbia cubatura inferiore a 6.000 mc in “banco” e valori di contaminazione ovviamente inferiori alle colonne A e B della Tabella 1 del Decreto Ambiente, già citata. In questo caso requisiti e quantità  del materiale da trasportare all’esterno del sito saranno attestate dall’impresa esecutrice all’Autorità competente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00); la gestione del materiale potrà avvenire subito dopo la presentazione della dichiarazione.

Infine, la procedura in caso di emergenza, tipo frane, alluvioni, terremoti, esplosioni, ecc, purché nel rispetto della quantità massima dei 6.000 mc prevede che l’impresa comunichi, con medesima dichiarazione sostitutiva all’autorità competente, la necessità dell’attività almeno 24 ore prima dell’inizio.

Il regolamento, prima di poter essere pubblicato sulla G.U. ed entrare in vigore, dovrà essere esaminato dalla Corte dei Conti.