Home»Professione»Decreto 14 novembre 2005 n.268

Decreto 14 novembre 2005 n.268

Decreto che disciplina le modalità per consentire, al cittadino comunitario che presenta domanda ai fini dell'esercizio della professione di geologo, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza

AVVISO Con il Decreto 14 novembre 2005 n.268 sono state disciplinate le modalità per consentire, al cittadino comunitario che presenta domanda ai fini dell'esercizio della professione di geologo, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza. La domanda va presentata al Ministero della Giustizia che in una Conferenza di Servizi stabilisce le misure compensative da richiedere.

Tali misure possono essere:
- prova attitudinale (artt. 2 - 6)
- tirocinio di adattamento (art. 7 - 16).

Il Consiglio Nazionale ha istituito, ai sensi dell'art. 8 del detto Decreto, un "Elenco dei professionisti", che sarà aggiornato annualmente, presso i quali poter svolgere il tirocinio di adattamento.

Pertanto gli Ordini Regionali devono fornire i nominativi, relativi alle due sezioni A e B dell'albo, per la formazione di tale elenco, naturalmente dopo la dichiarazione di disponibilità dei professionisti. Per poter essere inseriti nell’elenco occorre aver esercitato la professione di geologo da almeno cinque anni.

L’Ordine dei Geologi del Lazio chiede quindi agli iscritti, in possesso dei requisiti di legge e che si volessero proporre per accogliere tirocinanti, di far pervenire la domanda, secondo gli schemi degli allegati B e C del citato Decreto, alla Segreteria dell’Ordine con consegna diretta, a mezzo posta o per via elettronica utilizzando l’indirizzo e-mail ordine@geologilazio.it.

- 1172
- d.lgs.115-1992-direttiva
- Decreto 268
- Dlgs 277-03