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Applicabilità dell'art. 30 del Codice Deontologico all'insegnante libero professionista

A parziale rettifica di quanto già comunicato in data 6 settembre 2015 su questo sito, in merito agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 30 del Codice Deontologico, si precisa quanto segue.

L’obbligo per il geologo pubblico dipendente di comunicare all’Ordine gli estremi di un incarico professionale, assunto previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, NON RIGUARDA il personale docente, relativamente a scuola pubblica primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

Tale linea di indirizzo è contenuta nella recente Circolare del CNG n. 401 del 28/10/2015.

Al geologo libero professionista, docente, compete solo la presentazione, al momento dell'iscrizione all’Ordine, di un'autorizzazione del dirigente scolastico all’esercizio della libera attività professionale, che attesti la compatibilità della stessa con la posizione ricoperta nell’ambito scolastico.