Home»Ordine»Sottoscrivere le asseverazioni, in carenza dei requisiti di legge, costituisce un falso ideologico

Sottoscrivere le asseverazioni, in carenza dei requisiti di legge, costituisce un falso ideologico

Le numerose richieste di chiarimento da parte di molti iscritti, in relazione alle “asseverazioni” introdotte dalla DGR 10/12: “Regolamento Regionale n. 2/12 - Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico”, anche a seguito di forzature interpretative poste in essere dai progettisti che, congiuntamente a noi sono, nei casi previsti, chiamati a sottoscrivere le asseverazioni,  hanno consigliato quest’Ordine ad emettere questa ulteriore nota chiarificatrice sull’argomento.

Ciò allo scopo di poter orientare i professionisti geologi ad un comportamento omogeneo e deontologicamente corretto e consentire una “lettura” univoca del dispositivo normativo, operando perciò con chiarezza e trasparenza nei riguardi sia della committenza che delle commissioni sismiche deputate ai controlli.

Occorre partire intanto dalla premessa che tra gli obiettivi del "regolamento" vi è anche quello di aumentare il livello delle progettazioni, incluse le consulenze di competenza geologica, in favore della sicurezza delle opere, della tutela dell’ambiente e della salvaguardia del bene collettivo.

 

Dalla lettura del “regolamento” emerge la possibilità di sottoscrivere due tipi di “asseverazioni”, riconducibili ad altrettanti casi:

  1. MODULO 102 - Atto di asseverazione (art. 2 – comma 2 e art. 4 - comma 3): Si assevera, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4, che il progetto non sarà sottoposto a controllo (con un vantaggio sulla tempistica di rilascio dell’autorizzazione sismica ex art. 94 del DPR 380/01). L’asseverazione è sottoscritta congiuntamente dall’ingegnere e dal geologo, ciascuno per le proprie competenze, e il geologo può sottoscriverla qualora attesti la sussistenza delle condizioni elencate all'art. 4 - comma 2 (per far questo è necessaria una preliminare analisi dettagliata e responsabile). Più in particolare, il geologo attesta che sussistono  contemporaneamente alcune condizioni geomorfologiche e geologiche tra cui che non si tratti di zone suscettibili di amplificazione sismica o suscettibili di instabilità definite da studi validati dall’ex Ufficio Geologico e Sismico Regionale…omissis…”. Non sussistono dubbi per i Comuni che hanno avuto validato lo studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 (MS1): se quest’ultimo ha evidenziato terreni suscettibili di amplificazione o instabilità, il modulo 102 non può essere sottoscritto e l’eventuale asseverazione costituisce un falso ideologico. Per i Comuni che non hanno ancora avuto validato dall’ex Ufficio Geologico e Sismico Regionale lo studio di MS1, si suggerisce di sottoscriverla solo dopo aver eseguito indagini che consentano di classificare il sito come non suscettibile di amplificazione o instabilità.
  2. MODULO 103 - Atto di asseverazione congiunto del progettista e del geologo (art. 4-comma 4): Si assevera l’omissione della relazione geologica per gli interventi di cui dalla lettera "e" alla lettera "r" del comma 1 dell'art. 4.

Richiamando di nuovo il comma 2 del medesimo art. 4: “I progetti delle opere di cui al comma 1 non sono sottoposti al controllo purché soddisfino contemporaneamente anche le seguenti caratteristiche … omissis… , ovvero che i progetti devono soddisfare alcuni requisiti, si fa presente che nella stragrande maggioranza dei casi è impossibile sottoscrivere tale asseverazione, in quanto si è in zona suscettibile di amplificazione sismica o di instabilità per le condizioni geoogiche che caratterizzano la nostra Regione.

Si precisa infine che la sottoscrizione delle due asseverazioni, in assenza delle condizioni riportate nel Regolamento, costituisce un falso ideologico, nel quale il geologo farebbe incorrere anche il progettista, che spesso non è in grado di cogliere la sfumatura normativa che ci riguarda.

La corretta applicazione della norma, invece, concorrerà ad incrementare la sicurezza dell’opera e tutelerà, oltre la committenza (ruolo di terzietà dell’Ordine), anche il collega che avrà operato scrupolosamente e nel rispetto del regolamento.