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Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni

Con D.M. 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture, pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30, sono state approvate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

Successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 – Suppl. Ordinario n. 27 è stata pubblicata la Circolare 2 febbraio 2009 contenente le istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Il 30 giugno 2009, per effetto del DL 39/2009, convertito nella Legge 77/2009, è terminato il regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni e pertanto dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l’applicazione delle nuove NTC.

L'applicazione della nuova normativa ha determinato un periodo di incertezza, a causa della dubbia interpretazione, in particolare, del paragrafo 6.2.2, laddove viene introdotto l’obbligo, ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/01, di far eseguire le indagini geotecniche per la definizione del modello geotecnico, sia in sito che in laboratorio, esclusivamente da strutture “concessionate” dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.).

Quest’Ordine, fin dal primo Consiglio, ha deciso di assumere una propria posizione al riguardo, che si è manifestata nell’elaborazione di un documento, presentato il 15 novembre u.s. a Firenze, in occasione della riunione della Commissione Interregionale NTC. Tale documento ha costituito la base che, a seguito di alcune revisioni (Conferenza dei Presidenti di Catania del 26 novembre u.s., incontro degli Ordini Regionali a Roma del 15 dicembre u.s.), è stata ratificata e licenziata nella versione definitiva a Roma il 16 dicembre u.s., in occasione dell’incontro CNG – OO.RR., e fatta propria dal Consiglio Nazionale.

Il documento sarà trasmesso ai Geni Civili ed al M.I.T., affinché sia utilizzato per una interpretazione condivisa della normativa, nonché in sede di aggiornamento della stessa (attualmente in corso) nell’ottica di tutelare la dignità e la professionalità della figura del geologo.

 

Cosa cambia

Il D.M. 11 marzo 1988, seppur non sia stato ufficialmente abrogato, può ritenersi sostanzialmente superato dalle NTC2008 che, come recita la Premessa al Cap 1: “…raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali” e, soprattutto, risultano essere coerenti con gli Eurocodici (Eurocodice 7 - progettazione geotecnica in particolare). Il DM 11 marzo ’88 non è applicabile (tranne per quanto riportato al par. 2.7 di NTC 2008) poiché legato alla progettazione tradizionale alle tensioni ammissibili (per le strutture), con utilizzo del coefficiente globale di sicurezza (per la geotecnica) e non consente di valutare la stabilità e le prestazioni in esercizio secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite basato sull’impiego dei coefficienti parziali e normato al par. 2.3 di NTC 2008 in accordo con l’Eurocodice.

C’è da precisare che in geotecnica il metodo all’equilibrio limite per la verifica al collasso (SLU) di fondazioni, pendii e opere di sostegno non è una novità (modelli rigidi perfettamente plastici); la novità per gli aspetti geotecnici sta proprio nell’utilizzo dei coefficienti parziali di sicurezza in luogo di quelli globali (i famosi 3,0-2,5-2,0 per le fondazioni superficiali/pali, 1,3 per i pendii, 1,3-1,5-2,0 per i muri di sostegno). Il vero, rivoluzionario passaggio dalle verifiche di sicurezza alle tensioni ammissibili a quelle agli stati limite vale in realtà per le strutture (calcestruzzo, acciaio) per le quali ora si considerano le riserve di sicurezza oltre la soglia di elasticità (inesistente nei terreni) al limite della rottura.